si ha diritto alla disoccupazione se ci si licenzia volontariamente

Si Ha Diritto Alla Disoccupazione Se Ci Si Licenzia Volontariamente

No, non hai diritto alla disoccupazione se ti licenzi volontariamente, salvo rare eccezioni per giusta causa: attenzione alle regole INPS!


In Italia, generalmente non si ha diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI) se ci si licenzia volontariamente. Infatti, la NASpI è una prestazione erogata dall’INPS ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro involontariamente, come in caso di licenziamento o cessazione del rapporto per giusta causa. Tuttavia, esistono alcune eccezioni e particolari condizioni in cui è possibile ottenere la misura anche dopo un dimissionamento volontario, ma solo se sussistono motivazioni legittime e documentate, come ad esempio trasferimenti, cambiamenti di sede o condizioni di lavoro insostenibili.

In questo articolo andremo ad approfondire le norme che regolano l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni volontarie, illustrando le eccezioni previste dalla legge e quali siano i requisiti necessari per poter accedere alla disoccupazione, nonché le procedure da seguire per richiederla. Forniremo inoltre esempi pratici e suggerimenti utili per comprendere meglio quando e come è possibile ottenere supporto economico in tali circostanze.

Cos’è la NASpI e a chi spetta

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un’indennità mensile erogata dall’INPS ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente l’impiego. È una forma di tutela che aiuta a sostenere il reddito in attesa di trovare una nuova occupazione.

  • Requisiti principali per avere diritto alla NASpI:
  • Essere lavoratori dipendenti con almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto;
  • Essere involontariamente disoccupati (licenziamento, scadenza contratto a termine, risoluzione consensuale per giusta causa);
  • Immediata disponibilità al lavoro (iscrizione al centro per l’impiego e ricerca attiva di occupazione).

Perché il licenziamento volontario esclude la NASpI

Quando un lavoratore decide volontariamente di dimettersi, la cessazione del rapporto è considerata da parte sua e quindi non viene riconosciuta la tutela economica della NASpI. Lo scopo della misura è infatti proteggere chi subisce una perdita di lavoro non voluta.

Ad esempio, se un dipendente decide di lasciare il proprio impiego per motivi personali o professionali senza una giusta causa o motivo legittimo, non potrà richiedere l’indennità di disoccupazione.

Eccezioni previste dalla normativa

Esistono però alcune situazioni particolari in cui è possibile accedere alla NASpI anche dopo dimissioni volontarie:

  • Dimissioni per giusta causa, come molestie sul luogo di lavoro o gravi inadempienze da parte del datore;
  • Dimissioni per trasferimento del coniuge a seguito di trasferimento per motivi di lavoro (dimissioni per trasferimento);
  • Dimissioni per decesso del coniuge, per motivi di salute gravi o per altre esigenze familiari documentate;
  • Dimissioni durante il periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
  • Dimissioni tramite la procedura telematica online obbligatoria che prevede anche il consenso del datore;

Come presentare la domanda di NASpI in caso di dimissioni giustificate

Per ottenere la NASpI dopo un licenziamento volontario giustificato, è necessario fornire prove e documentazione adeguata che attestino la motivazione valida delle dimissioni. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto presso l’INPS, preferibilmente utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’ente.

Consigli pratici

  • Conservare ogni documentazione inerente la causa che ha determinato le dimissioni;
  • Iscriversi tempestivamente al centro per l’impiego e dimostrare l’effettiva ricerca di lavoro;
  • Richiedere consulenza a un patronato o esperto del settore per la compilazione della domanda e l’eventuale impugnazione in caso di diniego.

Differenza tra Licenziamento Volontario e Licenziamento per Giusta Causa ai Fini della Naspi

Quando si parla di naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), è fondamentale comprendere la distinzione tra licenziamento volontario e licenziamento per giusta causa, poiché queste due situazioni hanno impatti molto diversi sul diritto all’indennità di disoccupazione.

Licenziamento Volontario: cos’è e quali sono le conseguenze

Il licenziamento volontario è la decisione presa dal lavoratore di dimettersi. In questo caso, è il dipendente che rompe il rapporto di lavoro in modo autonomo e consapevole.

Dal punto di vista della Naspi, il licenziamento volontario comporta generalmente l’esclusione dal diritto all’indennità, a meno che non ricorrano condizioni particolari.

  • Eccezioni: se il lavoratore dimostra di aver dato un preavviso regolare e che le dimissioni sono state causate da motivi di salute comprovati o trasferimento del coniuge in un’altra città, può richiedere la Naspi.
  • Effetto: senza tali giustificazioni, il lavoratore perde il diritto alla Naspi per un periodo di 12 mesi.

Esempio pratico

Mario, dipendente di un’azienda, decide spontaneamente di licenziarsi per seguire un progetto personale. Poiché non sussistono motivi validi riconosciuti dalla legge, Mario non potrà accedere alla Naspi per i successivi 12 mesi.

Licenziamento per Giusta Causa: una situazione diversa

Il licenziamento per giusta causa si verifica quando il lavoratore è costretto a interrompere il contratto a causa di comportamenti gravi del datore di lavoro, come:

  • mancato pagamento dello stipendio;
  • modifica unilaterale e grave delle mansioni;
  • ambienti di lavoro pericolosi o discriminatori.

In questi casi, le dimissioni sono giustificate e legittime, e pertanto il lavoratore ha diritto alla Naspi.

Casi d’uso reali

Situazione Motivazione Diritti NASPI
Paola Dimissioni causa mancato pagamento stipendio per tre mesi Ha diritto alla Naspi
Luca Dimissioni per trasferimento senza consenso Ha diritto alla Naspi
Giulia Dimissioni volontarie per motivi personali Non ha diritto alla Naspi

Consigli pratici per evitare sorprese

  1. Documentare sempre: conserva prove scritte di qualsiasi problema con il datore di lavoro (e-mail, comunicazioni ufficiali, etc.).
  2. Verificare tempestivamente: consulta un consulente del lavoro o un sindacato prima di dare dimissioni per giusta causa.
  3. Conoscere i propri diritti: una giusta causa deve essere reale e comprovabile per evitare di perdere il diritto alla Naspi.

In sintesi, capire la distinzione tra licenziamento volontario e giusta causa è cruciale per tutelare il proprio diritto all’indennità di disoccupazione e pianificare con consapevolezza il proprio percorso professionale.

Domande frequenti

Si ha diritto alla disoccupazione se ci si licenzia volontariamente?

In generale, il diritto alla disoccupazione non spetta in caso di dimissioni volontarie, salvo alcune eccezioni previste dalla legge.

Quali sono le eccezioni che permettono l’accesso alla disoccupazione dopo le dimissioni?

Eccezioni includono dimissioni per giusta causa, come condizioni di lavoro insostenibili, trasferimenti non accettati o motivi familiari gravi.

Quanto tempo bisogna aspettare per ricevere l’indennità di disoccupazione?

Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, solitamente è previsto un periodo di attesa di circa 7 giorni prima di ricevere l’indennità.

Quali sono i requisiti per accedere alla NASpI dopo la fine del rapporto di lavoro?

Occorre aver lavorato almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti e versato contributi almeno per 30 giorni nei 12 mesi antecedenti la disoccupazione.

Cosa fare se non si ha diritto alla NASpI dopo le dimissioni?

Si può valutare l’iscrizione a corsi di formazione o accedere ad altre forme di sostegno al reddito offerte dai servizi sociali o regionali.

Voce Dettagli
Diritto alla NASpI Spetta in caso di licenziamento o fine contratto, non in caso di dimissioni volontarie, salvo giusta causa
Giusta causa per dimissioni Condizioni di lavoro pericolose, trasferimenti non accettati, motivi familiari gravi
Requisiti contributivi Almeno 13 settimane di lavoro negli ultimi 4 anni e 30 giorni di contributi nei 12 mesi precedenti
Periodo di carenza 7 giorni di attesa prima dell’erogazione dell’indennità NASpI
Alternative alla NASpI Formazione, sussidi sociali o regionali

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